Sanità: le scadenze del Dpcm sui nuovi livelli essenziali di assistenza (Lea)

(Regioni.it 3091 – 31/01/2017) La Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (Settore Salute e Politiche Sociali) ha riepilogato le scadenze previste dal Dpcm sui nuovi livelli essenziali di assistenza.
SCADENZE – INTESA DPCM LEA
Art. 2 -Commissione nazionale per l’aggiornamento dei LEA e la promozione dell’appropriatezza nel Servizio sanitaria nazionale
1. La Commissione nazionale per l’aggiornamento dei LEA e la promozione dell’appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale (d’ora in avanti Commissione), ai sensi di quanto disposto dall’articolo l, comma 558, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, formula la proposta di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza per l’anno 2017 entro il 28 febbraio 2017, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo l, comma 553, della legge 28 dicembre 2015. n. 208, prioritariamente attraverso la ridefinizione delle prestazioni ovvero la modifica delle loro modalità erogative. garantendo il mantenimento della compatibilità tra risorse e prestazioni da erogare in maniera omogenea sul territorio nazionale, secondo le modalità erogative appropriate. da finanziare in base alla quota d’accesso.
2. Conseguentemente, con riferimento all’anno 2017, si provvede entro il 15 marzo 2017 ad adottare il relativo provvedimento secondo le modalità previste dall’articolo l, comma 554, ovvero dal comma 559, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
La suddetta Commissione è stata istituita con decreto del Ministero della Salute del 16 giugno 2016. Ne fanno parte 7 rappresentanti effettivi e 7 supplenti delle Regioni.
La Commissione ha già iniziato a lavorare e sono stati costituiti tre gruppi di lavoro sulle seguenti tematiche: Adroterapia; Modifica dei 108 DRG potenzialmente inappropriati e Delisting delle prestazioni.
Sono previste due riunioni plenarie della Commissione il 21 ed il 28 febbraio p.v. (termine dei lavori previsto nel DPCM).
Art. 5 – Interventi in materia di appropriatezza prescrittiva
1. Gli enti del Servizio sanitario nazionale attivano iniziative formative e informative ai medici e ai cittadini. forniscono strumenti e definiscono procedure per favorire la prescrizione appropriata m tutti gli ambiti assistenziali delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.
2. Con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato. le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità per verificare che il comportamento prescrittivo dei medici sia conforme alle condizioni di erogabilità e alle indicazioni di appropriatezza di cui all’allegato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
TESTO DPCM
Art. 12 -Modalità di erogazione dei dispositivi medici monouso
1. Le modalità di erogazione dei dispositivi medici monouso sono definiti con intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 19 – Modalità di erogazione dell’assistenza protesica
I. Le modalità di erogazione dell’assistenza protesica e di individuazione degli erogatori sono definiti con intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Io Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Capo IV Assistenza sociosanitaria
Art. 21 – Percorsi assistenziali integrati
1. I percorsi assistenziali domiciliari, territoriali, semiresidenziali e residenziali di cui al presente Capo prevedono l’erogazione congiunta di attività e prestazioni afferenti all’area sanitaria e ali’area dei servizi sociali. Con apposito accordo sancito in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite linee di indirizzo volte a garantire omogeneità nei processi di integrazione istituzionale, professionale e organizzativa delle suddette aree, anche con l’apporto delle autonomie locali, nonché modalità di utilizzo delle risorse coerenti con l’obiettivo dell’integrazione, anche con riferimento al Fondo per le non autosufficienze di cui all’articolo I, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
Nel merito è stato istituito un Gruppo di lavoro tecnico/politico misto fra la Commissione Salute e la Commissione Politiche Sociali.
Art. 64 – Norme finali e transitorie
1. Con successivi appositi Accordi sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, su proposta del Ministro della salute sono fissati criteri uniformi per la individuazione di limiti e modalità di erogazione delle prestazioni che il presente decreto demanda alle regioni e alle province autonome.
2. Le disposizioni in materia di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui agli articoli 15 e 16 e relativi allegati, entrano in vigore dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Agenzia per i servizi sanitari regionali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi ai sensi dell’articolo 8-sexies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, per la definizione delle tariffe massime delle prestazioni previste dalle medesime disposizioni. Dalla medesima data sono abrogati il decreto ministeriale 22 luglio 1996, recante “Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe” e il decreto ministeriale 9 dicembre 2015 recante “Condizioni di erogabilità e indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale”. Fino all’entrata in vigore delle suddette disposizioni, l’elenco delle malattie croniche ed invalidanti che danno diritto all’esenzione è contenuto nell’allegato 8-bis.
3. Le disposizioni in materia di erogazione di dispositivi protesici inclusi nell’elenco l di cui al comma 3, lettera a) dell’articolo 17, entrano in vigore dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro della salute di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi ai sensi dell’articolo 8-sexies, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., per la definizione delle tariffe massime delle prestazioni previste dalle medesime disposizioni.

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