Riforma codice del Terzo settore e trasformazione in APS. Accedi alle modifiche Statutarie.

Con il giorno 03 agosto 2019 Aisla Onlus dovrà farsi trovare pronta alla Riforma del Terzo Settore di cui al D. Lgs 117/2017 che riordina integralmente il non profit italiano.
Per la prima volta, una legge mette a sistema e prende in considerazione in modo organico tutti gli aspetti del non profit: dalle tipologie da assumere alle attività di interesse generale da svolgere, dalle attività diverse alla raccolta fondi fino all’istituzione di un unico registro denominato Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) e alla creazione di una nuova fiscalità.
 
Si tratta di un cambiamento non immediato in quanto la normativa prevede una fase transitoria nel passaggio da Onlus ad ente del terzo settore durante la quale troverà ancora vigenza lo statuto attuale completato ed integrato con un nuovo articolo che determinerà il momento della sua cessazione e, al contempo da un nuovo Statuto, specificamente redatto in ossequio al nuovo dettato di Legge ove è determinato il momento della sua entrata in vigore.
L’Assemblea Straordinaria dei Soci AISLA, che si riunirà a Matera, sarà chiamata a deliberare l’integrazione dello Statuto attuale con l’inserimento dell’art. 22 – “Cessazione di Efficacia”, nonché all’approvazione del testo integrale del nuovo Statuto per adeguamento alla Riforma del Terzo Settore.
L’efficacia del nuovo Statuto di A.I.S.L.A. sarà subordinata in base alle indicazioni generali del D. Lgs 117/2017, alla decorrenza del termine indicato al comma 2 dell’art. 104 del D. Lgs 117/2017 ovvero al periodo di imposta successivo a quello di operatività del RUNTS e all’autorizzazione della Commissione europea). Allo stesso termine indicato nel comma 2, dell’art. 104 è assoggettata la cessazione di efficacia delle vecchie clausole statutarie utilizzate sino a quel momento in quanto ONLUS (Art. 10 D.LGS 460/1997) perché diverranno incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli ETS (Enti Terzo Settore).
Come già detto, la Riforma del Terzo Settore prevede l’istituzione di un Registro Unico pubblico e accessibile che permetterà al cittadino di conoscere le informazioni di base degli enti non profit; inoltre, sono introdotti obblighi di rendicontazione online allo scopo di aumentare la trasparenza di dati e informazioni sull’utilizzo dei fondi degli enti. Questo comporta per gli enti una maggiore esposizione e visibilità ma anche la possibilità di essere più facilmente incontrati dai cittadini.
La Riforma introduce e cambia le regole rispetto alle attività di interesse generale degli enti e di altre attività. Questo significa che sarà necessario per molti enti una rilettura e una quantificazione più puntuale delle proprie attività diverse da quelle di interesse generale.
Inoltre, con l’entrata in vigore della Riforma, al fine di poter ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore (ed usufruire dei benefici fiscali previsti) gli enti dovranno adeguare i propri statuti, come detto in apertura, entro il giorno 03 agosto 2019.
Nel Codice del Terzo Settore sono previste novità rispetto la gestione economico-retributiva dei lavoratori degli Enti del Terzo Settore. Ad esempio è vietata la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori al 40% rispetto a quelli previsti dal CCNL.
Tra le tipologie tipizzate dal D. Lgs. 117/2017, Aisla indirizza la propria scelta sulla Associazione di Promozione Sociale. E in concreto:

  1. Manterrà come in passato la forma giuridica di Associazione Riconosciuta.
  2. Le finalità e le attività svolte saranno sempre civiche, solidaristiche e di utilità sociale con attività riconducibili e scelte nell’alveo dell’articolo 5 del Codice del Terzo Settore (CTS) oltre ad altre di cui all’articolo 6 del CTS. E’ una parziale differenza con il passato ma non vengono intaccate le finalità e gli indirizzi di attività già previsti dal nostro Statuto.
  3. Aisla può diventare una APS in quanto non pone limitazioni all’accesso di soci in relazione ad alcun tipo di condizione sociale o personale e si oppone a qualsiasi discriminazione; i soci possono accedere nella massima misura alla vita sociale.
  4. Destinatari dell’attività di Aisla continueranno ad essere i soci, i loro familiari e i terzi. La finalità di Aisla APS sarà generalmente mutualistica senza differenze col passato.
  5. Aisla può trasformarsi in una APS in quanto costituita da almeno 7 persone fisiche.
  6. Aisla APS dovrà, in base al CTS avvalersi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti Associati.
  7. Una importante novità del CTS nel campo delle APS è la possibilità di ammettere come associati altri Enti del Terzo Settore (ETS) o Enti senza scopo di lucro col limite del non superamento del 50% del numero delle APS.
  8. Nella propria denominazione sociale Aisla dovrà utilizzare la dicitura Associazione di Promozione Sociale o il suo acronimo APS.
  9. Il nuovo Codice del Terzo Settore, per le APS, disciplina che possono avvalersi del lavoro subordinato, autonomo o di altra natura anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’articolo 17 comma 5 del CTS, per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 5 e per il raggiungimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: in ogni caso il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli Associati. I volontari devono (a norma art. 17 comma 5) continuare a svolgere attività gratuita.

Queste alcune delle ragioni per cui Aisla, oggi configurata nella tipologia di Onlus, può indirizzare il proprio futuro nella adesione totale e incondizionata alla nuova normativa del terzo settore e più in particolare vestendo la nuova figura di Associazione di Promozione Sociale.
Verranno pertanto sottoposti alla Assemblea Straordinaria dei Soci AISLA, l’integrazione dello Statuto attuale con l’inserimento dell’art. 22 – “Cessazione di Efficacia” nonché l’approvazione del testo integrale del nuovo Statuto per adeguamento alla Riforma del Terzo Settore con tutte le modifiche obbligatore previste dal D. Lgs 117/2017 quale Associazione di Promozione Sociale.

 
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