Proposte di emendamenti su progetti di legge in tema di caregiver familiari

FISH e Forum Terzo Settore hanno lavorato al Disegno di Legge A. S. n. 1461 – “Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare” – proponendo una serie di emendamenti al Testo.

L’idea di fondo è quella di porre il focus sulla figura del caregiver che è impegnato “in un percorso di lunga assistenza tale da incidere in modo significativo sulla propria stessa esistenza e sull’intero assetto della propria famiglia con inevitabili ripercussioni in termini di occasioni di lavoro, di spazi sociali, ecc, spesso rischiando isolamento, marginalizzazione e depauperamento dell’assetto economico personale e familiare. Sovente queste persone hanno agito in surroga ed in sostituzione dei servizi pubblici con una vera azione di supplenza, vedendosi scaricato, quindi, di fatto, anche in termini di costi, oltre il 60% dell’intero carico assistenziale e di welfare”.

Le modifiche proposte vanno ad insistere sui seguenti aspetti:

  1. Il diritto di ciascuna persona con disabilità, nel rispetto del proprio progetto individuale di vita, alla partecipazione e all’inclusione sociale a vivere, nel modo più possibile indipendente, nel proprio contesto, ed a veder supportata e valorizzata chi svolge la persona che svolge la funzione di caregiver, la sostiene e le fornisce un supporto per il mantenimento di un degno ed adeguato livello di qualità di vita, nell’ambito del proprio progetto individuale di vita;
  2. Il caregiver familiare non sostituisce gli interventi, le prestazioni ed i servizi di cui può essere beneficiaria la persona assistita, ma li integra e li valorizza nell’ottica di una collaborazione nel garantire un contesto inclusivo e solidale, oltre che ricoprire anche il ruolo di referente familiare rispetto ai vari servizi;
  3. Si riconosce, valorizza e sostiene il ruolo delle Associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e non autosufficienti, ivi comprese quelle dei familiari e dei caregiver, quale parte attiva nell’elaborazione partecipata delle politiche sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali dedicate ai caregiver familiari, nonché nei processi di monitoraggio e valutazione;
  4. La funzione di caregiver familiare non è incompatibile con la contestuale assunzione verso la medesima parte assistita, anche con una forma di contrattualizzazione, della funzione di assistente personale o di qualsiasi altra tipologia di incarico, ivi compreso quello per la vita indipendente, finanziato da specifici interventi o programmi d’intervento statali, regionali o locali attraverso voucher, assegni di cura, budget di progetto o simili, fatti salvi gli specifici requisiti previsti per ciascuno di essi e fermo restante il principio di libera scelta;
  5. Al caregiver familiare è attribuita, a vari fini pensionistici, la copertura di contributi figurativi, equiparati a quelli da lavoro domestico, corrispondenti a 54 ore settimanali, a carico dello Stato per il periodo di lavoro di assistenza e cura, a decorrere dal momento della comunicazione della designazione all’Inps o dalla comunicazione del decreto di nomina; in alternativa, alla tutela prevista nel precedente comma, al caregiver familiare è data facoltà di optare per un’indennità da corrispondere secondo criteri, modalità ed entità determinate da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
  6. I contributi figurativi, se superiori alle sei annualità, si sommano a quelli eventualmente già versati alla generalità delle casse di previdenza, per precedenti e successive attività lavorative, al fine di consentire l’accesso al pensionamento anticipato al maturare dei trenta anni di contributi totali. L’accesso anticipato al pensionamento matura anche in caso di trenta annualità di soli contributi figurativi;
  7. Gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali da garantire ai caregiver familiari, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale, ferme restando le risorse ordinarie già destinate dalle regioni e dagli enti locali ed in coerenza con il progetto individuale della persona assistita:

a) soluzioni di sostegno condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale, predisponendo, se necessario, un piano per fronteggiare l’emergenza già all’interno del progetto individuale, anche con la predeterminazione di altra figura in sostituzione provvisoria o tramite un apposito addendum ad esso;

b) in caso di particolari situazioni di emergenza di ordine sanitario o di altro tipo, come Covid-19, priorità degli specifici e necessari supporti che mettano il caregiver e la persona dalla stessa assistita in condizione di non subire ulteriori e particolari disagi o essere esposti a rischio della loro vita, anche tramite piani specifici a tal fine predisposti per tempo dalla Protezione Civile pure in relazione all’individuazione e censimento di dove le stesse vivono e quali urgenti interventi devono essere attivati e garantiti in tali situazioni;

c) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, mediante l’impiego di operatori sociosanitari o socio-assistenziali in possesso della qualifica professionale;

  1. Implementazione di percorsi preferenziali nelle strutture e servizi sanitari al fine di ridurre i tempi di attesa per l’accesso alle prestazioni sanitarie per il caregiver familiare, nonché servizi dedicati per l’assistito;
  2. Programmazione di attività formazione, di persona e a distanza, anche avvalendosi delle esperienze delle associazioni delle persone con disabilità e dei familiari sugli elementi essenziali rispetto allo svolgimento dell’attività di cura e di assistenza e sulle strategie per affrontare e risolvere i problemi concreti legati al contesto in cui vive la persona da assistere;
  3. La stipula di intese e di accordi tra le associazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni di datori di lavoro volti a consentire:

a) una maggiore flessibilità oraria e lo sviluppo di servizi di welfare aziendale o interaziendale, prevedendo incentivi per i datori di lavoro con risorse a valere sulla parte di Fondo nazionale;

b) l’istituzione di un fondo ferie solidale a sostegno della conciliazione dell’attività lavorativa e di quella di cura e di assistenza prestata dal caregiver familiare;

  1. Al caregiver familiare sono riconosciute le tutele previste per le malattie professionali ovvero per le tecnopatie;
  2. Per la persona assistita dal caregiver familiare è prevista la copertura assicurativa a carico dello Stato per il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la vacanza assistenziale nei periodi di impossibilità da parte del caregiver familiare di prestare l’attività di cura, per malattia o infortuni certificati, a tutela della salute del caregiver stesso;
  3. Presso l’INPS è istituito il Registro Unico nazionale per i caregiver familiari, in cui sono registrati tutti coloro che sono riconosciuti caregiver familiari, riportando le vicende previdenziali, assicurative, lavorative di ciascuno.

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