Nuove regole per l’IVA agevolata sui sussidi tecnici e informatici
Un recente Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha cambiato le regole per ottenere l’IVA agevolata (4% anziché 22%) sui sussidi tecnici e informatici destinati alle persone con disabilità. Qualora infatti il collegamento funzionale fra il sussidio stesso e la menomazione della persona che richiede l’agevolazione non risulti dai verbali di invalidità/handicap, la certificazione attestante tale collegamento sarà rilasciata dal medico curante e non da un medico specialista dell’ASL, come richiesto in precedenza
Fonte: HandyLex.org
Con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 aprile 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 maggio 2021, vengono modificate le condizioni e le modalità alle quali è subordinata l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4% per l’acquisto di sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’autonomia delle persone con disabilità.
Per inquadrare e valutare i reali effetti della nuova disposizione, è necessario partire dalle norme e dalle prassi in vigore precedentemente al citato Decreto innanzitutto ricordando che sono sussidi tecnici ed informatici “le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio” così come previsto dal decreto del Ministero delle Finanze del 14 marzo 1998. Non solo prodotti elettronici quindi bensì una gamma molto più ampia di beni.
Le novità, invece, riguardano la prescrizione autorizzativa.
Se prima, infatti, ne era richiesta una specifica rilasciata da un medico specialista dell’ASL di residenza, attestante il collegamento funzionale fra il sussidio tecnico e informatico e la menomazione della persona richiedente l’agevolazione, con la nuova disciplina si richiede che il collegamento funzionale di cui sopra debba risultare dai verbali di handicap/invalidità, che saranno riformulati in modo da contenere anche questa informazione.
In assenza di tale specificazione, la certificazione attestante il collegamento funzionale fra sussidio e menomazione sarà rilasciata dal medico curante (non più da uno specialista dell’ASL), e andrà esibita anch’essa in copia all’atto dell’acquisto.
La soluzione approvata dal “decreto semplificazioni” (articolo 29 bis) nel 2020 prevedeva la soppressione dell’obbligo della prescrizione autorizzativa, lasciando al MEF di approvare un ulteriore decreto entro trenta giorni, senza il quale sono rimaste in vigore sino ad oggi i procedimenti precedenti.
Il decreto attuativo del 7 aprile ha, pertanto, aggiornato il comma 2 dell’articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 14 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1998, apportando però delle modifiche sostanziali.
Ha previsto infatti che ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 4% per le cessioni di sussidi tecnici e informatici effettuate direttamente nei loro confronti, le persone con disabilità, al momento dell’acquisto, dovranno produrre solo “copia del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata”. Tali certificati dovranno però riportare il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico-informatico e la menomazione permanente. In caso di mancanza di tale evidenza di collegamento, all’atto dell’acquisto occorrerà integrare la documentazione con una specifica certificazione rilasciata dal medico curante contenente la relativa attestazione, richiesta per l’accesso al beneficio fiscale.
Se quindi la norma originaria del 1998 tentava di rendere esigibile un diritto basando la procedura sulla dimostrabilità del requisito soggettivo (invalidità documentabile con verbale) e collegamento funzionale (comprovabile con la specifica prescrizione autorizzativa), l’attuale decreto non corregge le lacune precedenti (come ad esempio la mancanza delle disabilità intellettive, cognitive e relazionali) e rischia di favorire fenomeni di elusione e abuso, potenzialmente ai danni dell’Erario e comunque di tutte quelle persone con disabilità che avendone diritto evidente non potranno accedere per i motivi sopradetti.
Si sottolinea inoltre come lo stesso articolo del “decreto semplificazioni” avesse previsto proprio una necessaria revisione agli schemi dei verbali di invalidità e di handicap (Legge 104/92) che potessero quindi prevedere fra le voci fiscali (quelle che si usano per le agevolazioni sui veicoli) proprio il richiesto riferimento al diritto anche alle agevolazioni sui sussidi tecnici ed informatici volti all’autonomia e all’autosufficienza. Dicitura che, se inserita, sarebbe stata riconosciuta alla totalità delle persone con disabilità eliminando quindi di già il vincolo di funzionalità tra il bene oggetto dell’acquisto e la sua funzione di facilitazione dell’autonomia personale.
Elemento questo che invece il Decreto non affronta, rendendo pertanto necessario sempre il ricorso al proprio medico curante, sovraccaricando ulteriormente il SSN e ponendo letteralmente in mano a questi ultimi, la decisione (soggettiva) e la responsabilità (oggettiva) di riconoscere o meno una correlazione funzionale tra il sussidio tecnico-informatico desiderato e la disabilità del richiedente che in un momento di verifica da parte della Agenzia delle Entrate potrebbe portare a notevoli contestazioni e alle persone con disabilità e ai medici curanti stessi.
Rimarrà invece immutata e non semplificata la procedura e i vincoli per l’acquisto degli ausili.
Nonostante quindi il chiaro intento semplificatorio, non possiamo che confermare le perplessità già precedentemente temute e comunque attendiamo una nota (Circolare o Risoluzione) chiarificatrice da parte della Agenzia delle Entrate che obbligatoriamente dovrà modificare la “Guida alle agevolazioni fiscali per persone con disabilità” in quanto, al momento, non prevede quanto stabilito dal decreto del 7 aprile 2021.
Per accedere al beneficio continua a rimanere valido il requisito di essere in possesso di un verbale attestante l’invalidità funzionale permanente, rilasciato dalla Commissione competente e da esibire in copia all’atto dell’acquisto. A tal fine è valida sia la certificazione di handicap, come da Legge 104/92 (non è richiesta la condizione di gravità), sia il certificato di invalidità civile (senza alcuna specificazione di eventuali limiti di percentuale di invalidità).
Approfondimento a cura del Centro Studi Giuridici HandyLex
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