Fare testamento

Manifestare la propria volontà attraverso il testamento è un atto naturale di civile previdenza nei confronti dei propri familiari e della società.

Di seguito riportiamo alcune informazioni utili a redigere un testamento in modo corretto.

ATTENZIONE

I contenuti informativi che seguono in questa pagina, o nelle pagine alla stessa connesse, sono da considerarsi di carattere generale e non sostituiscono la consulenza specifica di un professionista. Consigliamo per tanto di rivolgersi sempre ad un notaio di fiducia per un approfondito parere sul proprio testamento in funzione della propria situazione familiare e patrimoniale.

  1. Lascito testamentare: un segno indelebile che rimane e permane oltre la vita
  2. Il testamento e le principali forme
  3. Le quote di suddivisione del proprio patrimonio
  4. La destinazione dei lasciti
  5. Altre possibili forme di sostegno
  6. Perché IID – Tuteliamo il donatore
  7. Il Fisco – Agevolazioni Fiscali
  8. Dizionario

Lascito testamentare: un segno indelebile che rimane e permane oltre la vita

Sentirsi ed essere utili a sé stessi e agli altri può davvero rivelarsi la condizione più appagante per completare il proprio percorso di vita. Chiunque di noi, infatti, non vive solo di “passaggio” ma lascia una traccia di sé nel mondo a più livelli: familiare, affettivo, relazionale, professionale.

Non solo: anche dal punto di vista materiale è realmente possibile, grazie ai frutti di una vita, migliorare in modo concreto e duraturo la qualità della vita di altre persone regalando loro nuove speranze.

Scegliere nel proprio testamento AISLA – l’associazione nazionale impegnata da 36 anni nella tutela, l’assistenza e nella cura delle persone con SLA e dei loro famigliari – destinandole i propri beni o una parte di esse, è un gesto che permette a chi lo compie di costruire con le sue mani un futuro migliore per uomini e donne oggi costretti a convivere con il dolore e la sofferenza.

Un lascito ad AISLA consente di dare aiuto concreto e speranza alle persone affette da SLA. 

È un gesto facile, semplice e non vincolante perché può essere modificato in qualsiasi momento, ma soprattutto non lede i diritti dei propri famigliari.

Anche un piccolo gesto è un grande ed importante segno.

Il testamento e le principali forme 

Il testamento è un atto giuridico revocabile mediante il quale una persona dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o parte di esse, sempre nel rispetto delle quote degli aventi diritto (c.d. legittimari). Il testamento è un atto unilaterale ed è strettamente personale. 

Testamento Olografo

Il testamento olografo è la forma più utilizzata in quanto non necessita di particolari formalismi. L’essenziale è che sia interamente scritto di pugno dal testatore; ed altrettanto il luogo, la data e la sottoscrizione devono essere scritte di proprio pugno dal testatore. Non è testamento olografo quello scritto col computer o la macchina da scrivere. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Va fatta di preferenza indicando il proprio cognome e nome. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore. La data deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno. Se non è sufficiente un foglio di carta se ne possono usare di più purché risulti che l’uno è la continuazione dell’altro, meglio se numerati ed ogni foglio porti la data e la firma del testatore. Il testamento olografo può essere redatto anche in forma di lettera.

Il testamento deve indicare chiaramente chi sono i beneficiari delle disposizioni. E’ comunque consigliabile, anche nel caso del testamento olografo, farlo leggere a un notaio che verificherà la presenza di tutti i requisiti e la chiarezza dei contenuti e potrà tenerne una copia in modo tale che non si corra il rischio che il testamento olografo venga distrutto, occultato o smarrito. In caso di impossibilità a scrivere di propria mano si dovrà utilizzare la forma del testamento pubblico.

Testamento pubblico

Il testamento pubblico è ricevuto e redatto dal notaio in presenza di due testimoni. È conservato presso l’ufficio del notaio. Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è redatta in iscritto a cura del notaio stesso. Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l’ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio.

Se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiarare la causa, e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell’atto. A coloro che fossero affetti da cecità e/o sordomutismo o comunque non in grado di leggere, la legge notarile consente ugualmente la possibilità di fare testamento pubblico nel rispetto di specifiche normalità. Il notaio potrà dare tutte le indicazioni del caso.

Testamento segreto

Il testamento segreto è così denominato per il fatto che il Notaio e i testimoni ignorano il contenuto delle disposizioni espresse. Questo tipo di testamento viene consegnato dal testatore già sigillato al Notaio o viene sigillato dal Notaio nel momento in cui lo riceve. La consegna deve avvenire alla presenza di due testimoni. Sull’involucro che sigilla il testamento si scrive l’atto di ricevimento, verbalizzando la consegna al Notaio e la dichiarazione che si tratta di un testamento segreto. Il testamento segreto può essere interamente scritto di pugno dal testatore e sottoscritto in calce, ma è valido anche se scritto da terzi o a macchina, o con il computer, purché firmato in ogni mezzo foglio. E’ valido anche se non reca alcuna data. Se manca la redazione per iscritto, da parte del Notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell’uno o dell’altro, il testamento segreto è nullo . Mentre la redazione del testamento olografo non può essere affidata ad un sistema di dattiloscrittura, ciò non è vietato per il testamento segreto la cui validità è comprovata dalla firma e dalla consegna al notaio della quale sarà redatto verbale. Il testamento segreto può essere ritirato in ogni momento dal testatore dalle mani del Notaio presso il quale si trova. Il Notaio redige un verbale di restituzione che viene sottoscritto dal testatore, da due testimoni e dal Notaio.

I casi di testamento speciale (articoli 609-619 Codice Civile)

Il testamento speciale è un tipo di testamento redatto in circostanze eccezionali o di emergenza in cui non sarebbe possibile redigere un testamento nelle forme ordinarie. Decorsi tre mesi dalla cessazione della causa straordinaria, il testamento perde efficacia: si dice pertanto che il testamento speciale è un testamento provvisorio. La legge distingue quattro tipi di testamento speciale:
• il testamento speciale in caso di malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni;
• il testamento speciale a bordo di nave;
• il testamento speciale a bordo di aeromobile;
• il testamento speciale dei militari o assimilati.

Testamento internazionale

La Legge 29.11.1990 n° 387 (entrata in vigore il 16.11.1991), ratificando la Convenzione di Washington del 26.10.1973, ha introdotto nell’ordinamento italiano il testamento internazionale, il quale si aggiunge alle forme testamentarie tradizionali (testamento olografo, pubblico o segreto e testamenti speciali). Il testamento internazionale, infatti, può essere utilizzato sia dagli italiani in Italia (come nuova forma di testamento), sia dagli italiani all’estero, sia dagli stranieri (i quali si trovino in Italia per qualunque motivo, provenienti da un paese che ha ratificato la Convenzione oppure che riconosce al suo interno la validità di un testamento redatto all’estero). Può essere redatto, in qualsiasi lingua, dal testatore o da altra persona e deve contenere la data (alla fine) e la firma. Le regole formali per la validità del testamento internazionale sono contenute negli articoli 3 e 7 della Convenzione sopra citata.

Le quote di suddivisione del proprio patrimonio

La legge riconosce al coniuge e ai parenti diretti (figli o loro discendenti e, in loro mancanza, ascendenti) i cosiddetti legittimari una quota del patrimonio (la quota legittima).

La legge riconosce poi una quota del patrimonio, della quale il testatore può liberamente disporre a favore di chi vuole (la quota disponibile).

La disciplina in tema di adozione ex Legge n. 184/1983 nonché quella contenuta nel codice civile (e oggi riservata solo ai maggiorenni), prevede che l’adottato sia successore legittimo (e legittimario) nei confronti dell’adottante

Piena proprietà, usufrutto e nuda proprietà

Per testamento è possibile disporre della piena proprietà di immobili a favore di persone o enti, ma è anche possibile lasciare l’usufrutto (cioè il diritto di godimento) ad una persona fisica o ad un ente

In caso di mancanza di legittimari un valido esempio di testamento olografo potrebbe essere il seguente

Io sottoscritto ROSSI Mario nomino erede di tutti i miei beni la Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica con sede legale in Milano – C.F. 91001180032.
Alessandria, 11 novembre 2019
Firma ROSSI Mario

La legge riconosce al coniuge e ai parenti diretti (figli o loro discendenti e, in loro mancanza, ascendenti) una quota del patrimonio (la quota legittima). La legge riconosce poi una quota del patrimonio, della quale il testatore può liberamente disporre a favore di chi vuole (la quota disponibile).

Nella redazione del testamento, occorre tenere conto sia della quota legittima sia di quella disponibile. Pertanto, il testamento è lo strumento che consente di disporre totalmente del proprio patrimonio. Senza testamento la successione è più complessa: vengono contattati parenti fino al sesto grado oppure, in loro assenza, tutto va allo Stato.

Il notaio di fiducia è in grado di dare tutte le informazioni e l’assistenza necessarie per fare testamento o una donazione. Al coniuge è sempre riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e i diritti di uso dei mobili che la correlano.

NB: la riserva non spetta mai agli ascendenti ove siano viventi figli o loro discendenti. La separazione fra i coniugi (consensuale o giudiziale) non incide sui diritti ereditari del coniuge superstite, salvo il caso di addebito della separazione. Lo scioglimento del vincolo matrimoniale determina la cessazione dei diritti ereditari del coniuge superstite.

Infografica suddivisione
Infografica suddivisione 

In tal caso un valido esempio di testamento olografo potrebbe essere il seguente

Io sottoscritto ROSSI Mario dispongo che alla mia morte i miei beni vengano così suddivisi: a mia moglie la quota a lei spettante per legge e la quota disponibile vada alla Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica con sede legale in Milano – C.F. 91001180032.
Alessandria, 11 novembre 2019
Firma ROSSI Mario

La destinazione dei lasciti

Con i lasciti testamentari AISLA Onlus sosterrà i progetti aperti al momento, a seconda dei bisogni che di volta in volta verranno individuati. Qualora però vi sia il desiderio, da parte del testatore (o del donante in caso di donazione in memoria), di sostenere una specifica area, chiediamo espressamente di dichiararlo ed AISLA Onlus destinerà la donazione all’area prescelta.

Se si desidera ricordare AISLA nel proprio testamento è possibile contattarci, in modo riservato e senza alcun impegno: si potranno concordare progetti specifici legati ad un eventuale lascito aiutandoci così a programmare meglio i nostri interventi futuri per le persone colpite da SLA.

Altre possibili forme di sostegno

Polizza Assicurativa 

La polizza vita consente all’assicurato di scegliere il beneficiario. Al momento della sottoscrizione della polizza o in un momento successivo (anche con il testamento), l’assicurato potrà comunicare il nominativo del beneficiario (anche un ente, associazione o fondazione) che intende aiutare. L’ assicurazione sulla vita è una forma di previdenza (extrapatrimoniale) che può essere destinata (nel rispetto della legge) a parenti o eventuali estranei. Questa forma di sostegno è molto diffusa perché offre al titolare una grande libertà di azione: infatti la polizza vita non rientra nel patrimonio ereditario e non è soggetta a vincoli di sangue sulla scelta del beneficiario. Quest’ultimo può essere sempre cambiato con comunicazione nelle forme previste dalla Compagnia di Assicurazione contraente della polizza o con successivo testamento.

Donazioni mobiliari

È possibile contribuire effettuando delle donazioni di beni di natura diversa, tra le quali ad esempio: Quadri, Titoli, Gioielli, Denaro.

Donazione Immobiliare 

Un modo per aiutare AISLA è effettuare una donazione immobiliare. Sono sempre più numerose, infatti, le persone che sostengono le finalità dell’associazione attraverso donazioni di diversa natura: Abitazioni, Terreni, Immobili Commerciali.

Trattamento di fine rapporto (liquidazione)

Il lavoratore dipendente, in assenza di coniuge o figli e parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo, viventi a suo carico (art. 2122 c.c.), può disporre del proprio TFR a favore di enti, associazioni (vedi Sentenza Corte Costituzionale 19/01/1978 n.°8).

La donazione in memoria – “un dono oltre il dono”

La donazione in memoria consente di ricordare una persona o di essere vicini alla sua famiglia, in un momento delicato. E’ il puro desiderio di donare ad un’associazione, ad AISLA Onlus, ricordando una persona cara e, tramite questo dono, consentirci di realizzare progetti a sostegno di altre persone. 

È un dono che crea legame, valore, relazione e soprattutto progetti concreti.

Perchè IID – Tuteliamo il donatore

Per AISLA Onlus la trasparenza è importante, fondamentale allo scopo di creare una relazione vera, duratura, corretta con il donatore. AISLA Onlus invita tutti i propri donatori a condividere i progetti sostenuti ed a chiedere informazioni.

Proprio per questo AISLA Onlus è socio aderente dell’Istituto Italiano Donazione, organismo che attesta l’uso chiaro, trasparente ed efficace dei fondi raccolti, a tutela dei diritti del donatore, ed è autorizzata all’uso del marchio “Donare con fiducia”.

Il Fisco

I trasferimenti di beni e diritti sono soggetti all’imposta di successione in base ad aliquote diversificate a seconda del grado di parentela degli eredi. Sono però escluse dalle imposte i lasciti a favore dello Stato, degli Enti Pubblici, Fondazioni e Associazioni Onlus (art. 3 Dlgs. 436/1990). I lasciti testamentari a favore di AISLA Onlus sono esenti da imposte di successione, ipotecarie e catastali.

Dizionario

Ascendenti: i genitori, i nonni a ritroso, tutti i parenti in linea retta ascendente 

Discendenti: figli e nipoti in linea retta discendente (cioè i figli dei figli) 

Eredità: insieme dei beni trasmessi in via successoria 

Erede: chi succede per eredità nei beni e nei diritti di qualcuno 

Esecutore Testamentario: persona nominata dal testatore affinché si occupi dell’esecuzione di tutte le disposizioni contenute nel testamento

Legato: disposizione a titolo particolare, con la quale il testatore attribuisce al beneficiario (legatario) uno o più beni determinati 

Legittima: è la parte dei beni del de cuius spettante per legge ai legittimari, che sono ascendenti (se il cuius non ha discendenti), coniuge e discendenti 

De cuius: persona defunta che lascia un’eredità 

Riserva: sinonimo di quota legittima 

Testatore: colui che redige il testamento

Se sei interessato a ricevere informazioni più dettagliate scrivi a lasciti@aisla.it oppure chiama il numero 02/66982114

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