EUTANASIA
Azione od omissione che, per sua natura e nelle intenzioni di chi agisce, procura anticipatamente la morte di un malato allo scopo di alleviarne le sofferenze. In particolare, l’eutanasia va definita come l’uccisione di un soggetto consenziente in grado di esprimere la volontà di morire. Essa può essere praticata nella forma del suicidio assistito (con l’aiuto del medico al quale la persona si rivolge per la prescrizione di farmaci letali per l’auto-somministrazione) o nella forma dell’eutanasia volontaria in senso stretto, con la richiesta al medico di essere soppresso nel presente o nel futuro.
Non rientrano nel concetto di eutanasia l’astensione o la sospensione di trattamenti inutili nonché la sedazione palliativa profonda.
Non va confusa inoltre con l’eutanasia la rinuncia all’accanimento terapeutico, ossia a quegli interventi sproporzionati, gravosi e inutili, volti a prolungare la vita a ogni costo.
Di fronte alla difficoltà di gestire la sofferenza nelle situazioni di fine vita, l’esperienza clinica dimostra l’importanza del ricorso alle cure palliative, ossia a quell’approccio integrato di assistenza e cura del paziente in fase avanzata di malattia capace di migliorare, attraverso la prevenzione e il trattamento del dolore e di altri problemi fisici, psicosociali e spirituali (con la somministrazione di analgesici, la riabilitazione, il sostegno psicologico, l’assistenza religiosa, ecc.), la qualità della vita dei pazienti stessi e delle famiglie che si confrontano con malattie mortali. Le cure palliative, in tal senso, danno sollievo; sostengono la vita e guardano al morire come a un processo naturale; non intendono né affrettare né posporre la morte; integrano aspetti psicologici e spirituali nell’assistenza al paziente; utilizzano un approccio di équipe per rispondere ai bisogni del paziente e della famiglia, e possono influenzare positivamente il decorso della malattia (OMS, 2002).
Dal punto di vista giuridico, nell’ordinamento italiano le ipotesi di eutanasia e di suicidio assistito sono attualmente punibili (ai sensi degli articoli 579 c.p., Omicidio del consenziente e 580 c.p., Istigazione o aiuto al suicidio).
Fonte: www.fedcp.org