Decreto “Rilancio”: le misure per la disabilità
Il 14 maggio il Governo ha approvato un atteso decreto-legge che per ricercata efficacia comunicativa ha voluto denominare “decreto Rilancio”. Oggi il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale entrando quindi contestualmente in vigore. Il riferimento completo è: decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.” – Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 21 alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020.
Si tratta di un provvedimento che riprende in parte il precedente decreto “Cura Italia” (decreto legge 18/2020 nel frattempo modificato e convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27) ma, anche in funzione della cosiddetta Fase 2, interviene in molti ambiti del sistema produttivo e dei servizi commerciali oltre che del lavoro e dei consumi, introducendo misure per imprese e cittadini che dovrebbero, negli intenti almeno, favorire appunto il rilancio del Paese dopo la drammatica crisi derivata dal COVID 19.
Come nel decreto “Cura Italia”, anche il decreto “Rilancio” contempla alcune misure a sostegno dei nuclei familiari riservando anche parziali attenzioni alle persone con disabilità.
Queste forme di supporto possono essere grossolanamente ricondotte a due ambiti: forme di flessibilità per i lavoratori (permessi e congedi di vario tipo, lavoro agile ecc.) e sostegni di natura economica ai nuclei in difficoltà (ampliamento del reddito di cittadinanza, introduzione straordinaria del reddito di emergenza, bonus per baby sitter, bonus per lavoratori autonomi, colf e badanti ecc.). Poi vi è terzo àmbito, non di effetto immediato sulle persone e le famiglie che prevede l’aumento di alcuni Fondi.
Vediamo quindi le novità privilegiando quelle che maggiormente interessano le persone con disabilità.
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FOCUS FONDO NON AUTOSUFFICIENZA E PIANI TERAPEUTICI
Art.111 Assistenza e servizi per la disabilità
1. Al fine di potenziare l’assistenza, i servizi e i progetti di vita indipendente per le persone con disabilità gravissima e non autosufficienti e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui all’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di ulteriori 90 milioni di euro per l’anno 2020.
2. Al fine di potenziare i percorsi di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, gli interventi di supporto alla domiciliarità e i programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, lo stanziamento del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l’anno 2020.
3. Al fine di garantire misure di sostegno alle strutture semiresidenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 devono affrontare gli oneri derivante dall’adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio, è istituito un Fondo denominato “Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità” volto a garantire il riconoscimento di una indennità agli enti gestori delle medesime strutture di cui al presente comma, nel limite di spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2020. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità di cui periodo precedente.
ART. 10 PROROGA PIANI TERAPEUTICI
Vengono prorogati, per ulteriori 90 giorni, i diversi piani terapeutici per persone con disabilità, che includono la fornitura di ausili e protesi per l’incontinenza, stomie, laringectomizzati e per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee e altri prodotti correlati alle ospedalizzazione a domicilio.
Questo il testo:
1. I piani terapeutici che includono la fornitura di ausili, dispositivi monouso e altri dispositivi protesici, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, per incontinenza, stomie e alimentazione speciale, laringectomizzati, per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee, per patologie respiratorie e altri prodotti correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio, in scadenza durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono prorogati per ulteriori 90 giorni. Le Regioni adottano procedure accelerate ai fini delle prime autorizzazioni dei nuovi piani terapeutici.
Fonte: handylex.org