Criteri e modalita’ di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020.
A tre anni di distanza dalla legge che ha istituito il fondo, arriva il riparto delle risorse stanziate per gli anni 2018/19/20 a supporto di chi si prende cura di un familiare con disabilità o non autosufficiente. Le regioni hanno tempo 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Uffciale per presentare le linee di indirizzo.
Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, con criteri è datato 27 ottobre 2020 ed è stato pubblicato in GU il 22 gennaio, riguarda di fatto le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020 il cui ammontare è pari a 68 milioni di euro.
Il decreto fa esplicito riferimento alla «situazione di profondo disagio sociale ed economico che si è verificata nel corso della fase più acuta dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e che continuerà a produrre effetti anche nelle fasi successive», che «rendono prioritario e necessario intervenire a sostegno, nell’immediato, della figura del caregiver familiare […] per interventi a carattere sperimentale anche tenuto conto della contingente situazione emergenziale».
Le risorse sono destinate alle regioni, che le utilizzano per interventi di sollievo e sostegno destinati al caregiver familiare, definito come dall’ art. 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dando priorità:
- ai caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima,
- ai caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali, comprovata da idonea documentazione;
- a programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.
Il riparto fra le regioni avviene seguendo gli stessi criteri utilizzati per la ripartizione del Fondo per le non autosufficienze e le regioni possono cofinanziare gli interventi con proprie risorse, anche in termini di risorse umane, beni e servizi.
Le risorse saranno trasferite alle Regioni a seguito di loro specifica richiesta e dell’indicazione degli indirizzi di programmazione, della tipologia degli interventi e della compartecipazione finanziaria della regione, entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto in GU. Il Dipartimento per le politiche della famiglia erogherà le risorse entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta. A quel punto, le regioni procedono al trasferimento delle risorse spettanti agli ambiti territoriali. Il primo, urgente step quindi è quello che riguarda la stesura delle linee di indirizzo della programmazione regionale, nei prossimi due mesi.
Il testo integrale del decreto è disponibile qui: