Campania. Fondi Non Autosufficienza

La Giunta regionale nella seduta del 14/3/2023 ha programmato in favore degli Ambiti territoriali le seguenti risorse relative al Fondo per la non autosufficienza:

  • l’importo di € 5.922.000,00 ad integrazione del Programma Regionale di Assegni di cura per disabili gravissimi e gravi;
  • l’importo aggiuntivo di € 805.557,00 relativo al Fondo per la non Autosufficienza 2018;
  • l’importo di € 2.000.000,00 per incrementare la partecipazione al Programma di Vita indipendente mediante l’individuazione di ulteriori 25 Ambiti Territoriali.

Sono stati definiti anche i criteri di riparto delle risorse del Fondo non Autosufficienza per Assegni di cura per il biennio 2020 e 2021. In particolare, tali criteri assegnano:

  • il 70% delle risorse agli Ambiti Territoriali che presenteranno la programmazione per gli assegni di cura per disabili gravissimi entro la data stabilita annualmente dalla Direzione Politiche Sociali e Socio-sanitarie e che hanno rendicontato una quota minima dell‘80% delle risorse trasferite;
  • il 10% delle risorse, sulla base della popolazione residente, in favore degli Ambiti Territoriali che hanno rendicontato al 1° marzo di ciascun anno una quota minima dell’80% delle risorse;
  • il restante 20% delle risorse, sulla base della popolazione residente, in favore di tutti gli Ambiti Territoriali, al fine di garantire maggiore omogeneità territoriale all‘accesso alle prestazioni.

In sintesi, nel seguito la disamina di AISLA sulla delibera con evidenza dei punti salienti:

  1. Gli Detti Assegni di cura consentono alla persona anziana non autosufficiente o disabile, ovvero ai suoi familiari, di contrattualizzare in autonomia uno o più assistenti familiari per l’assistenza al domicilio. Non sono riconosciuti quali forme di sostegno al reddito o di contributi economici.
  2. L’intervento (Assegno ovvero Voucher) deve essere previsto nel PAI (Piano Assistenziale Individualizzato)
  3. L’utilizzo degli Assegni o dei Voucher deve essere dimostrato dal beneficiario all’Ambito attraverso documentazione che ne dimostri l’effettivo acquisto, escluso dai tenuti agli alimenti ai sensi del c.c., fino almeno al 70% dell’importo dell’assegno o del voucher. Il 30% massimo dell’importo è corrisposto quale forma di riconoscimento e supporto alle funzioni di cura svolte dal Care giver familiare e non necessita di documentazione a supporto, ma solo dell’impegno verificato di un caregiver familiare nella cura del beneficiario
  4. Gli importi:
    • € 1.200,00 mensili per tutte le persone anziane non autosufficienti con alto carico assistenziale o con disabilità gravissima.  
    • € 600,00 mensili per tutte le persone anziane non autosufficienti con basso carico assistenziale o con disabilità grave
  5. Sono escluse dagli Assegni di cura e dai Voucher le persone anziane non autosufficienti o con disabilità con ISEE sociosanitario superiore a € 50.000, o € 65.000 se si tratti di minori
  6. Riduzioni: in coerenza degli indirizzi del PNNA relativamente alla modulazione dei benefici indiretti, l’importo massimo dell’Assegno o del Voucher è ridotto dall’Ambito del 40% nei seguenti casi:
    • il beneficiario abbia un ISEE sociosanitario superiore a € 20.000, o a € 35.000 se si tratta di minori;
    • il beneficiario riceve altre prestazioni di assistenza sociale o sociosanitaria (che comunque alleggeriscono il carico di cura della famiglia e il bisogno di acquisire prestazioni di aiuto domiciliare) anche non domiciliare (es. diurna, esclusa residenziale) ovvero frequenti la scuola fino al grado secondario di secondo grado;
    • Nel caso in cui ricorrano 2 delle condizioni sopra elencate l’Assegno o il Voucher è ridotto di un ulteriore 10%.
  7. Maggiorazioni: l’importo massimo dell’assegno o del voucher è incrementato dall’Ambito del 10%
    • persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7)
    • ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche.
    • Qualora l’utente necessiti di un periodo di ricovero, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Comune capofila dell’Ambito Territoriale. L’erogazione dell’assegno di cura non è sospesa se tale periodo non supera i 30 giorni
  8. Spese Ammissibili
    • affiancamento o sostituzione del caregiver nelle attività di igiene e cura della persona non autosufficiente (anche con assistente personale);
    • affiancamento o sostituzione del caregiver nelle attività di pulizia della casa (anche con assistente personale);
    • affiancamento o sostituzione del caregiver nelle attività di lavaggio e cambio della biancheria della persona non autosufficiente (anche con assistente personale);
    • affiancamento o sostituzione del caregiver nella preparazione dei pasti della persona non autosufficiente (anche con assistente personale);
    • affiancamento o sostituzione del caregiver nello svolgimento delle normali attività quotidiane della persona non autosufficiente (anche con assistente personale);
    • affiancamento o sostituzione del caregiver nelle attività di accompagnamento presso familiari e vicini e presso luoghi di interesse culturale o sportivo, finalizzata a mantenere o ristabilire relazioni affettive e sociali (anche con assistente personale);
    • prestazioni socio educative e di sostegno alle funzioni genitoriali (solo per minori), erogate da educatori professionali o psicologi (per non più del 50% del valore dell’Assegno o del voucher);
    • acquisto di ausili e presìdi non a carico del SSN;
    • trasporto sociale verso diverse destinazioni, volte a favorire la piena partecipazione delle persone non autosufficienti alla vita sociale, formativa e lavorativa (escluso trasporto scolastico), o per facilitare l’accesso alle strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie e sanitarie, ai centri diurni integrati e alla rete di servizi socio-ricreativi ed aggregativi;
    • altre tipologie di spesa riferite a servizi coerenti e compatibili con i bisogni assistenziali del beneficiario, come previsti nel PAI
    • Contratti di lavoro; incarichi professionali anche temporanei; voucher INPS per l’acquisto di servizi di cura; ricevute di pagamento; bonifici bancari; fatture e/o scontrini parlanti; bollettini con attestazioni di pagamento; Per i Voucher saranno i soggetti fornitori accreditati a documentare all’Ambito l’effettuazione delle prestazioni previste nel PAI, con documentazione controfirmata dal beneficiario.
  9. CRITERI DI PRIORITA’ DI AMMISSIONE AL PROGRAMMA. Nell’ordine:
    • 1. Anziani non autosufficienti ad alto carico assistenziale
    • 2. Persone con disabilità gravissima
    • 3. Anziani non autosufficienti a basso carico assistenziale
    • 4. Persone con disabilità grave
    • Fermo restando l’ordine di priorità sopra esposto, è prioritario l’accesso di coloro che sono inseriti in programmi di Cure Domiciliari integrate.
    • Considerata la gravità delle patologie, le persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica, le persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC), le persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7) e per ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, si consente di presentare la domanda per accedere al contributo come disabile gravissimo allegando la ricevuta che attesti la presentazione della domanda per il riconoscimento dell’invalidità civile (al fine dell’ottenimento dell’accompagnamento)
  10. Criteri di Riparto
    • il 70% delle risorse FNA destinate annualmente agli Assegni di cura o Voucher viene ripartita in favore degli Ambiti Territoriali sulla base del n. non autosufficienti alto carico e di gravissimi presenti nella programmazione di Ambito presentata entro la data stabilita annualmente dalla Direzione Politiche Sociali con specifiche comunicazioni, e che avranno prodotto la rendicontazione di una quota minima del 70% delle risorse trasferite a valere sul medesimo Fondo nell’anno precedente a quello oggetto di programmazione;
    • il 10% delle risorse residue rispetto all’ammontare complessivo del Fondo per la Non Autosufficienza per Assegni di cura viene assegnato, sulla base della popolazione residente, in favore degli Ambiti Territoriali che hanno rendicontato al 1° marzo di ciascun anno una quota minima del 90% delle risorse afferenti al medesimo Fondo riferite al secondo anno precedente a quello di riferimento;
    • il restante 20% delle risorse di cui trattasi viene ripartito sulla base della popolazione residente in favore di tutti gli Ambiti Territoriali, al fine di garantire maggiore omogeneità territoriale all‘accesso alle prestazioni per le persone non autosufficienti o gravissimi, nonché a garanzia di un livello minimo di risorse disponibili anche per gli Ambiti che non presenteranno entro i termini la programmazione di Ambito;
    • un accantonamento del 2,5% delle risorse annualmente programmate per poter riconoscere l’assegno di cura/voucher per eventuali casi di estrema gravità ed urgenza che dovessero emergere in corso d’anno; tale quota sarà liquidata all’Ambito su richiesta in relazione a specifici casi che si manifesteranno in corso d’anno e debitamente motivati.

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