Aggiornamento CORONAVIRUS

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale. 

Il provvedimento estende le misure di cui all’art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale. È inoltre vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. In ultimo, è modificata la lettera d dell’art.1 del Dpcm 8 marzo 2020 relativa agli eventi e manifestazioni sportive. 

Tali disposizioni producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

DPCM del 9 marzo 2020

Aggiornamento del 8 marzo 2020

Nel nuovo Decreto del Presidente del Consiglio del 8 marzo 2020 (Ulteriori misure di contrasto al Coronavirus) – che sostituisce integralmente il DPCM precedente – sono previste alcune disposizioni  valide sino al 03/04/2020 che riguardano anche gli Enti del Terzo Settore.

DPCM dell’8 marzo 2020 – estratto

Art. 1

disposizioni per la Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.

comma 1

a) Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

d) Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. (…)

e) Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati d promuovere (…) la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie (…)

g) Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi comprese quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblici, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, (…); nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;

h) Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia (…) e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado (…)

l) Sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D Lgs 22/01/2004, n. 42;

n) Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalla 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro di cui all’allegato 1 lettera d);

q) Sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto (…)

s) Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

Art 2

Misure valide sull’intero territorio nazionale

Comma 1

b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato

c) sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, (…)

d) è sospesa l’apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D Lgs 22/01/2004, n. 42;

e) svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale (…)

g) Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. (…) Lo sport di base e le attivita’ motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d);”

h) sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attivita’ didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, (…)

r) la modalità di lavoro agile [smart working o lavoro a distanza] disciplinata dagli art da 18 a 23 della L 22/05/2017, n. 81, può essere applicata (…) dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, (…)

s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;

Allegato 1

    Misure igienico-sanitarie:

  1. lavarsi  spesso  le  mani.  Si  raccomanda  di  mettere   a disposizione in tutti  i  locali  pubblici,  palestre,  supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche  per il lavaggio delle mani;
  2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono  di infezioni respiratorie acute;
  3. evitare abbracci e strette di mano;
  4. mantenimento,  nei  contatti  sociali,  di   una   distanza interpersonale di almeno un metro;
  5. igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
  6. evitare  l’uso  promiscuo  di  bottiglie  e  bicchieri,  in particolare durante l’attivita’ sportiva;
  7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
  8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
  9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici,  a  meno  che siano prescritti dal medico;
  10. pulire le superfici con disinfettanti  a  base  di  cloro  o alcol;
  11. usare la mascherina solo se si sospetta di essere  malati  o se si presta assistenza a persone malate.

Aggiornamento del 4 marzo 2020

In seguito all’evolversi dei casi di trasmissione di Coronavirus 2019-nCoV, è necessario incrementare le misure di prevenzione allo scopo di contrastare in modo efficace il diffondersi del virus.

Oltre a richiamare l’importanza del rispetto delle disposizioni del Ministero della Salute, delle Regioni interessate e di tutte le prassi d’igiene indicate dalle Amministrazioni competenti, si dispone cautelativamente di mantenere sospese le attività di volontariato in Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e in tutte le zone secondo le specifiche indicazioni che stanno pervenendo dalle istituzioni preposte.

DPCM del 4 marzo 2020 – estratto

Art 1 comma 1 

“b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d);”

c) “(…)Lo sport di base e le attivita’ motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d);”

d) limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attivita’ didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, (…)

Art 2 comma 1 lettera e)

“e) e’ raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonche’ alle associazioni culturali e sportive, di offrire attivita’ ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attivita’ svolte all’aperto, purche’ svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati;”

Allegato 1 

    Misure igienico-sanitarie: 

a)    lavarsi  spesso  le  mani.  Si  raccomanda  di  mettere   a disposizione in tutti  i  locali  pubblici,  palestre,  supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche  per il lavaggio delle mani; 

b)   evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono  di infezioni respiratorie acute; 

c)    evitare abbracci e strette di mano; 

d)   mantenimento,  nei  contatti  sociali,  di   una   distanza interpersonale di almeno un metro; 

e)   igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); 

f)    evitare  l’uso  promiscuo  di  bottiglie  e  bicchieri,  in particolare durante l’attivita’ sportiva; 

g)    non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

h)   coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

i)     non prendere farmaci antivirali e antibiotici,  a  meno  che siano prescritti dal medico; 

j)    pulire le superfici con disinfettanti  a  base  di  cloro  o alcol; 

k)    usare la mascherina solo se si sospetta di essere  malati  o se si presta assistenza a persone malate. 

Maggiori informazioni sul sito del Ministero della Salute

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